1. Le regioni perseguono le finalità di tutela della salute mediante i servizi delle aziende sanitarie in base ai seguenti principi fondamentali nonché in base ai princìpi individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni:
a) il governo delle attività cliniche, la programmazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie sono assicurati con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell'azienda; il Collegio di direzione promuove lo sviluppo della funzione di governo clinico e la conseguente adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza delle prestazioni, ai fini del coordinamento delle attività e delle responsabilità attribuite in materia di governo clinico ai direttori di dipartimento ed esprime in materia pareri di natura obbligatoria al direttore generale;
b) le verifiche delle attività professionali della dirigenza medica e sanitaria sono effettuate da collegi tecnici, presieduti dal direttore sanitario aziendale e composti da esperti nelle relative discipline, estranei all'azienda, designati dal Collegio di direzione dell'azienda, garantendo comunque la presenza del dirigente dell'unità operativa semplice o complessa di appartenenza;
c) gli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico. Le commissioni di selezione sono composte dal direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di
d) i criteri di accreditamento delle strutture sanitarie private, stabiliti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono prevedere che l'attribuzione di incarichi di dirigente medico responsabile dei servizi di diagnosi e cura avvenga fra medici con specifici requisiti ed esperienza professionale, attraverso procedure selettive basate su criteri identici a quelli previsti per le strutture pubbliche, ivi compreso il possesso di crediti in ECM, maturati nel triennio precedente alla data di selezione.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla realizzazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.